Sentenza 255/2006 (ECLI:IT:COST:2006:255)
Massima numero 30565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 255/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AUTOMATISMO E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
SENT. 255/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - AUTOMATISMO E OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEGLI ULTERIORI PROFILI.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza subordini la concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena residua ad un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata, infatti, nel disporre, a seguito della modifica intervenuta per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2005, che la sospensione condizionata degli ultimi due anni della pena detentiva sia concessa - ricorrendo requisiti quali la non recidività o il non esser stati condannati per determinati reati - in maniera automatica, a prescindere da un giudizio di meritevolezza operato dal magistrato di sorveglianza, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza, omologando, senza alcuna giustificazione, situazioni fra loro diverse, sia con la funzione rieducativa della pena, posto che la concessione del beneficio, non correlata alla positiva valutazione del trattamento penitenziario, compromette i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 79
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte