Sentenza 256/2006 (ECLI:IT:COST:2006:256)
Massima numero 30566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30567


Titolo
SENT. 256/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE CONCERNENTE LA MANCATA PREVISIONE DELLA PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO DELLE PENSIONI EROGATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI), COME STABILITO PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE, SOLLEVATA DALLA PARTE PRIVATA, DI INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER INIDONEITÀ DEL 'TERTIUM COMPARATIONIS' - REIEZIONE.

Testo
Va rigettata la eccezione di inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale per inidoneità del tertium comparationis ed irrilevanza della stessa nel giudizio a quo, se nella ordinanza di rimessione sia inequivocabilmente individuato il termine della lamentata, irragionevole disparità di trattamento derivante dalla applicazione della disposizione impugnata ed emerga la decisività della questione sollevata (nella specie, censurata una disposizione relativa alla impignorabilità, ai fini della soddisfazione di crediti non alimentari, dei trattamenti pensionistici erogati dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, la Corte ha affermato il principio di cui in massima, stante la comparazione operata dal rimettente fra tale disposizione e quella relativa al regime di pignorabilità di altri trattamenti pensionistici e stante la indubbia natura non alimentare del credito per cui era stato promosso il procedimento esecutivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte