Sentenza 256/2006 (ECLI:IT:COST:2006:256)
Massima numero 30567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30566
Titolo
SENT. 256/06 B. PREVIDENZA - PENSIONI EROGATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI) - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA - PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO, COME STABILITO PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 256/06 B. PREVIDENZA - PENSIONI EROGATE DALL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (INPGI) - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA - PIGNORABILITÀ NEI LIMITI DEL QUINTO, COME STABILITO PER LE PENSIONI DEI DIPENDENTI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità, per crediti non alimentari, dell'intero ammontare della pensione erogata dall'INPGI, anziché prevederne la impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola quota necessaria per le esigenze di vita e la pignorabilità della restante parte nel limite del quinto. La disposizione censurata, infatti, determina un trattamento delle pensioni erogate dall'INPGI differenziato rispetto a quello ordinariamente previsto, che non può trovare giustificazione alcuna, tanto meno nella natura privatistica conseguita dall'ente erogatore in questione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 509 del 1994.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"), nella parte in cui esclude la pignorabilità, per crediti non alimentari, dell'intero ammontare della pensione erogata dall'INPGI, anziché prevederne la impignorabilità, con le eccezioni previste per i crediti qualificati, della sola quota necessaria per le esigenze di vita e la pignorabilità della restante parte nel limite del quinto. La disposizione censurata, infatti, determina un trattamento delle pensioni erogate dall'INPGI differenziato rispetto a quello ordinariamente previsto, che non può trovare giustificazione alcuna, tanto meno nella natura privatistica conseguita dall'ente erogatore in questione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 509 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
legge
09/11/1955
n. 1122
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte