Sentenza 257/2006 (ECLI:IT:COST:2006:257)
Massima numero 30568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 257/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONCESSIONE DEI PERMESSI PREMIO AI RECIDIVI REITERATI - MODIFICHE NORMATIVE COMPORTANTI UN INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELLA PENA ESPIATA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO - APPLICABILITÀ ANCHE AI CONDANNATI CHE ABBIANO MATURATO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA, I REQUISITI FISSATI DALLA DISCIPLINA ORIGINARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI UN ULTERIORE PROFILO.
SENT. 257/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - CONCESSIONE DEI PERMESSI PREMIO AI RECIDIVI REITERATI - MODIFICHE NORMATIVE COMPORTANTI UN INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELLA PENA ESPIATA PER L'ACCESSO AL BENEFICIO - APPLICABILITÀ ANCHE AI CONDANNATI CHE ABBIANO MATURATO, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA, I REQUISITI FISSATI DALLA DISCIPLINA ORIGINARIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI UN ULTERIORE PROFILO.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. E' applicabile il principio secondo cui allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato ad un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Infatti, negarne la concedibilità in assenza di una regressione comportamentale del condannato - tenuto conto della loro funzione "pedagogico-propulsiva", caratterizzata da una "progressione nella premialità" destinata ad interrompersi per "gravi comportamenti" indice della immeritevolezza del beneficio - contrasta con la stessa logica di progressività che muove l'intero programma trattamentale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. E' applicabile il principio secondo cui allorché la condotta penitenziaria di un condannato abbia consentito di accertare il raggiungimento di uno stadio del percorso rieducativo adeguato ad un certo beneficio, la innovazione legislativa che ne vieti la concessione, operando come un meccanismo di carattere ablativo, non fondato sulla condotta colpevole del condannato, e precludendo l'accesso a determinati benefici a chi, al momento dell'entrata in vigore di una legge restrittiva, già aveva realizzato tutte le condizioni per potere usufruire di essi, si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost. in quanto ostacola il raggiungimento della finalità rieducativa della pena. Infatti, negarne la concedibilità in assenza di una regressione comportamentale del condannato - tenuto conto della loro funzione "pedagogico-propulsiva", caratterizzata da una "progressione nella premialità" destinata ad interrompersi per "gravi comportamenti" indice della immeritevolezza del beneficio - contrasta con la stessa logica di progressività che muove l'intero programma trattamentale.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 30
co.
legge
05/12/2005
n. 251
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte