Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Piani regolatori portuali (PRP) dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale - Valutazione regionale e comunale su di esso - Limitazione alla sola coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà, di leale collaborazione e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994. La disposizione impugnata, nel disciplinare il procedimento di approvazione del Piano regolatore portuale (PRP) nazionali e internazionali, prevede che l'adozione sia rimessa al Comitato di gestione Autorità di sistema portuale (AdSP), su parere - da rendere in quarantacinque giorni - del comune e della regione, nonché su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero. Non risulta lesivo delle prerogative comunali lo spostamento del parere dello stesso dalla fase precedente a quella successiva all'adozione del documento. Lo specifico interesse all'ordinato ed efficiente sviluppo della zona portuale, la prevalenza "competenziale" del PRP in tale perimetro e le esigenze unitarie del potenziamento dei porti nazionali e internazionali rendono infatti adeguata la partecipazione procedimentale di comune e regione, cosicché va esclusa la necessità dell'intesa, essendo sufficiente il parere per la disciplina, attratta in sussidiarietà, di atti amministrativi puntuali o generali di carattere tecnico incidenti su interessi territorialmente limitati.