Sentenza 258/2006 (ECLI:IT:COST:2006:258)
Massima numero 30569
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 258/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO 'ANTE CAUSAM' PROMOSSO A CARICO DI PARLAMENTARE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DIVERSI ATTI ASSERITAMENE DIFFAMATORI E CALUNNIATORI - GIUDIZI DI RISARCIMENTO DEI DANNI E DI SIMULAZIONE E REVOCATORIA DI DUE ATTI DI DONAZIONE, PROMOSSI A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI DA QUESTI RESE IN DIVERSE OCCASIONI - PROCESSO PER I REATI DI CALUNNIA CONTINUATA E DI VIOLENZA PRIVATA AGGRAVATA A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DAL TRIBUNALE DI POTENZA, SEZIONE CIVILE E SEZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI RESE ALL'ESTERNO DEL PARLAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - INSUFFICIENZA DELLA COMUNANZA TRA GLI ARGOMENTI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI E L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE TIPICA - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 258/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO 'ANTE CAUSAM' PROMOSSO A CARICO DI PARLAMENTARE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI A DIVERSI ATTI ASSERITAMENE DIFFAMATORI E CALUNNIATORI - GIUDIZI DI RISARCIMENTO DEI DANNI E DI SIMULAZIONE E REVOCATORIA DI DUE ATTI DI DONAZIONE, PROMOSSI A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE IN CONSEGUENZA DI DICHIARAZIONI DA QUESTI RESE IN DIVERSE OCCASIONI - PROCESSO PER I REATI DI CALUNNIA CONTINUATA E DI VIOLENZA PRIVATA AGGRAVATA A CARICO DEL MEDESIMO PARLAMENTARE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DAL TRIBUNALE DI POTENZA, SEZIONE CIVILE E SEZIONE DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI RESE ALL'ESTERNO DEL PARLAMENTO E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - INSUFFICIENZA DELLA COMUNANZA TRA GLI ARGOMENTI OGGETTO DELLE DICHIARAZIONI E L'ATTIVITÀ PARLAMENTARE TIPICA - NON SPETTANZA AL SENATO DELLA REPUBBLICA DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 2003. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare nell'ambito della sua attività esterna al Parlamento ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, dal momento che fra l'ultima delle dichiarazioni esterne e i successivi atti tipici di sindacato ispettivo presentati dal parlamentare in questione è intercorso un lasso di tempo di oltre dieci giorni, mentre riguardo agli atti di sindacato ispettivo presentati anteriormente alle esternazioni, va osservato che il lasso di tempo intercorrente fra gli uni e le altre, pari ad almeno un anno, è tale da far escludere, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, il requisito della "sostanziale contestualità".
Non spetta al Senato della Repubblica deliberare che i fatti per i quali sono in corso procedimenti giudiziari nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 2003. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare nell'ambito della sua attività esterna al Parlamento ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, dal momento che fra l'ultima delle dichiarazioni esterne e i successivi atti tipici di sindacato ispettivo presentati dal parlamentare in questione è intercorso un lasso di tempo di oltre dieci giorni, mentre riguardo agli atti di sindacato ispettivo presentati anteriormente alle esternazioni, va osservato che il lasso di tempo intercorrente fra gli uni e le altre, pari ad almeno un anno, è tale da far escludere, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, il requisito della "sostanziale contestualità".
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
28/05/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte