Sentenza 259/2006 (ECLI:IT:COST:2006:259)
Massima numero 30570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30571
Titolo
SENT. 259/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL SOLO DISPOSITIVO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE - MERA IRREGOLARITÀ NON COMPORTANTE MENOMAZIONI DEL DIRITTO DI DIFESA, PERALTRO NON DEDOTTE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.
SENT. 259/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - COMUNICAZIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL SOLO DISPOSITIVO - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE - MERA IRREGOLARITÀ NON COMPORTANTE MENOMAZIONI DEL DIRITTO DI DIFESA, PERALTRO NON DEDOTTE - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.
Testo
In assenza di un pregiudizio per il diritto di difesa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato sul rilievo che l'ordinanza di rimessione sia stata soltanto comunicata nel dispositivo e non già notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
In assenza di un pregiudizio per il diritto di difesa, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, proposta dall'Avvocatura generale dello Stato sul rilievo che l'ordinanza di rimessione sia stata soltanto comunicata nel dispositivo e non già notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23