Sentenza 259/2006 (ECLI:IT:COST:2006:259)
Massima numero 30571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30570


Titolo
SENT. 259/06 B. ESECUZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI DEL LAVORATORE PER STIPENDIO, SALARIO E ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO, COMPRESE QUELLE DOVUTE A CAUSA DI LICENZIAMENTO - LIMITAZIONE AD UN QUINTO ANCHE NEL CASO IN CUI IL CREDITO OPPOSTO IN COMPENSAZIONE ABBIA ORIGINE DAL MEDESIMO RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO - MANCATA PREVISIONE SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE" - DENUNCIATO INGIUSTIFICATO TRATTAMENTO DI PRIVILEGIO DEL DATORE DI LAVORO RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI DEL LAVORATORE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - NON EQUIPARABILITÀ DEL CREDITO DEL DATORE DI LAVORO, ANCORCHÉ DA DELITTO, A QUELLO DEGLI ALTRI CREDITORI DEL LAVORATORE, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA DEROGA ALL'ART. 545 COD. PROC. CIV. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1246, comma primo, numero 3, del codice civile e dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", non prevedono che la compensazione dei crediti del lavoratore per stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, debba avvenire nei limiti della misura di un quinto anche nel caso in cui il credito opposto in compensazione abbia origine dal medesimo rapporto di lavoro o di impiego. Non è infatti privo di razionale giustificazione l'orientamento giurisprudenziale che, sulla premessa secondo cui l'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti - autonomia che viceversa non sussisterebbe allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - ravvisa la specificità del credito del datore di lavoro nella circostanza che l'obbligazione risarcitoria dell'ex dipendente scaturisca da un comportamento che non solo ha nell'esistenza del rapporto di lavoro la sua necessaria ed insostituibile occasione, ma costituisce anche grave violazione dei doveri del prestatore di lavoro verso il datore. A ciò si aggiunga che l'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, che contempera l'interesse del creditore al recupero del proprio credito e quello del lavoratore a non veder vanificata la funzione alimentare del credito retributivo, non costituisce una modalità obbligata per contemperare tali esigenze, con la conseguenza che le peculiarità del credito del datore di lavoro da delitto dell'ex dipendente giustificano il particolare trattamento di tale credito anche in relazione all'art. 545, comma quarto, c.p.c..

- Sentenze citate nn. 302/1998 e 20/1968.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1246  co. 1

codice di procedura civile    n.   art. 545  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte