Sentenza 260/2006 (ECLI:IT:COST:2006:260)
Massima numero 30572
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 260/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - DICHIARAZIONI RILASCIATE NEL CORSO DI UN'INTERVISTA DA UN MEMBRO DEL PARLAMENTO - PROCEDIMENTO PENALE NEI SUOI CONFRONTI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ DI ALTRI PARLAMENTARI O DEL MEDESIMO PARLAMENTARE, MA SUCCESSIVA ALLE DICHIARAZIONI RITENUTE INSINDACABILI, NONCHÉ DELLA INERENZA DI QUESTE ULTIME AL "CONTESTO POLITICO" - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 260/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - DICHIARAZIONI RILASCIATE NEL CORSO DI UN'INTERVISTA DA UN MEMBRO DEL PARLAMENTO - PROCEDIMENTO PENALE NEI SUOI CONFRONTI PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO STAMPA - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ DI ALTRI PARLAMENTARI O DEL MEDESIMO PARLAMENTARE, MA SUCCESSIVA ALLE DICHIARAZIONI RITENUTE INSINDACABILI, NONCHÉ DELLA INERENZA DI QUESTE ULTIME AL "CONTESTO POLITICO" - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, o ad altri parlamentari dal momento che l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, costituendo esse libera manifestazione del pensiero, assicurata a tutti dalla Costituzione.
- Sulla esistenza del nesso funzionale ai fini della sindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. sentenze citate nn. 28/2005 e 11 e 10/2000.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari successivi o attribuibili ad altri parlamentare, v. sentenze citate nn. 193, 164 e 146/2005, n. 347/2004, nn. 223 e 28/2005, n. 246/2004, n. 521/2002 e 289/1998.
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di un suo componente riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001. Va, infatti, esclusa, nella specie, la ricorrenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le dichiarazioni rese dal parlamentare ed atti parlamentari riferibili al deputato stesso, o ad altri parlamentari dal momento che l'inerenza a temi di rilievo generale dibattuti in Parlamento, entro cui tali dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, costituendo esse libera manifestazione del pensiero, assicurata a tutti dalla Costituzione.
- Sulla esistenza del nesso funzionale ai fini della sindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., v. sentenze citate nn. 28/2005 e 11 e 10/2000.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari successivi o attribuibili ad altri parlamentare, v. sentenze citate nn. 193, 164 e 146/2005, n. 347/2004, nn. 223 e 28/2005, n. 246/2004, n. 521/2002 e 289/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte