Ordinanza 261/2006 (ECLI:IT:COST:2006:261)
Massima numero 30573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 261/06. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - ATTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DI COMUNICAZIONE ALLA PARTE INTERESSATA E DI DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E LESIONE DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 261/06. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ - ATTO DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE, DI COMUNICAZIONE ALLA PARTE INTERESSATA E DI DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E LESIONE DEI PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO E DEL GIUSTO PROCESSO - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/1994, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio di cui è investita la Corte rimettente, in quanto la questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell'archiviazione - come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo - nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l'emissione dell'atto di citazione.
- Sulla configurazione giuridica della fase anteriore alla citazione nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, v. citata sentenza n. 415/1995.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19/1994, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 639 del 1996, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio di cui è investita la Corte rimettente, in quanto la questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto la configurazione dell'archiviazione - come atto proprio del pubblico ministero o come atto soggetto al vaglio di un giudice terzo - nonché la forma di tale atto, è stata sollevata dal giudice una volta terminata la fase delle indagini rimessa al pubblico ministero e quando, ormai, il giudizio di responsabilità a carico di altri soggetti, presunti concorrenti nel medesimo fatto produttivo di responsabilità amministrativa, si era instaurato con l'emissione dell'atto di citazione.
- Sulla configurazione giuridica della fase anteriore alla citazione nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti, v. citata sentenza n. 415/1995.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
15/11/1993
n. 453
art. 5
co. 1
legge
14/01/1994
n. 19
art.
co.
decreto-legge
23/10/1996
n. 543
art. 1
co.
legge
20/12/1996
n. 639
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte