Ordinanza 264/2006 (ECLI:IT:COST:2006:264)
Massima numero 30576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 264/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AL TRIBUNALE ANZICHÉ AL GIUDICE DI PACE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DEL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuisce la competenza a decidere sull'irrogazione delle sanzioni per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol al tribunale anziché, come era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace. Infatti, il giudice a quo, per un verso, omette di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio e di dare conto del problema interpretativo circa l'applicabilità della riforma ai reati commessi prima della sua approvazione e per i quali non sia ancora iniziata l'azione penale, dall'altro, omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 186  co. 2

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art.   co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte