Ordinanza 264/2006 (ECLI:IT:COST:2006:264)
Massima numero 30576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 04/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 264/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AL TRIBUNALE ANZICHÉ AL GIUDICE DI PACE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DEL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 264/06. CIRCOLAZIONE STRADALE - REATO DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI ALCOOL - ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA A DECIDERE SULL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AL TRIBUNALE ANZICHÉ AL GIUDICE DI PACE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DEL PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITÀ DELLA LEGGE PENALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E CARENZA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI PARAMETRI EVOCATI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuisce la competenza a decidere sull'irrogazione delle sanzioni per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol al tribunale anziché, come era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace. Infatti, il giudice a quo, per un verso, omette di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio e di dare conto del problema interpretativo circa l'applicabilità della riforma ai reati commessi prima della sua approvazione e per i quali non sia ancora iniziata l'azione penale, dall'altro, omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuisce la competenza a decidere sull'irrogazione delle sanzioni per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol al tribunale anziché, come era previsto nel testo originario della norma, al giudice di pace. Infatti, il giudice a quo, per un verso, omette di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio e di dare conto del problema interpretativo circa l'applicabilità della riforma ai reati commessi prima della sua approvazione e per i quali non sia ancora iniziata l'azione penale, dall'altro, omette di motivare in ordine ai parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/04/1992
n. 285
art. 186
co. 2
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art.
co.
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte