Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) - Procedura di approvazione - Preminenza del PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di sussidiarietà e di quello di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. b), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, prevedendo l'esclusività della competenza pianificatoria del PRP nel perimetro portuale. Il presupposto argomentativo su cui si fonda la questione è errato, poiché il mancato richiamo delle previsioni del piano paesaggistico, dotato di immediata forza cogente, non può intendersi come sua deroga, se non quando vi siano specifiche indicazioni in tal senso. Nella specie, non vi sono elementi che conducano ad affermare la prevalenza dei piani portuali su quelli paesaggistici, in deroga al principio sancito dall'art. 145, comma 3, cod. beni culturali. (Precedente: S. 54/2021 - mass. 43729).