Sentenza 267/2006 (ECLI:IT:COST:2006:267)
Massima numero 30581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30582


Titolo
SENT. 267/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA ISTITUTIVA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE FINANZIARIA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER GENERICITÀ DEI MOTIVI - SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LO SCRUTINIO DELLA QUESTIONE NEL MERITO - REIEZIONE DELL'ECCEZIONE.

Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 19 maggio 2005, n. 10, sollevata dalla difesa regionale sul rilievo della genericità dei motivi di ricorso. L'atto introduttivo, infatti, individua esattamente le disposizioni di legge e le norme costituzionali presuntivamente vulnerate, nonché fornisce adeguate argomentazioni a sostegno della richiesta di declaratoria di incostituzionalità della legge denunciata.

- Sull'argomento, v. sentenze citate nn. 450 e 360/2005 e n. 213/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  19/05/2005  n. 10  art. 1  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  19/05/2005  n. 10  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  19/05/2005  n. 10  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte