Sentenza 267/2006 (ECLI:IT:COST:2006:267)
Massima numero 30582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30581
Titolo
SENT. 267/06 B. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI - ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE FINANZIARIA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE - INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COMPITI - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DEI CONTI IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI GESTIONE - DEDOTTA ESORBITANZA DALLA POTESTÀ STATUTARIA DELLA REGIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - DENUNCIATA ILLEGITTIMA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA DEI COMUNI, E DEI LORO ENTI ED AZIENDE STRUMENTALI - ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ DI FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO ALLA REGIONE, CHE NON SI SOVRAPPONGONO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE ESERCITATE DALLA CORTE DEI CONTI, NÉ LE LIMITANO - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ALLE POTESTÀ LEGISLATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA IN TEMA DI FINANZE REGIONALI E COMUNALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 267/06 B. BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - LEGGE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI - ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE FINANZIARIA PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE - INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI COMPITI - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE CHE ATTRIBUISCE ALLA CORTE DEI CONTI IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI GESTIONE - DEDOTTA ESORBITANZA DALLA POTESTÀ STATUTARIA DELLA REGIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - DENUNCIATA ILLEGITTIMA COMPRESSIONE DELL'AUTONOMIA DEI COMUNI, E DEI LORO ENTI ED AZIENDE STRUMENTALI - ATTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ DI FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO ALLA REGIONE, CHE NON SI SOVRAPPONGONO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE ESERCITATE DALLA CORTE DEI CONTI, NÉ LE LIMITANO - RICONDUCIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ALLE POTESTÀ LEGISLATIVE REGIONALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DI ATTUAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE LEGGI DELLA REPUBBLICA IN TEMA DI FINANZE REGIONALI E COMUNALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, concernenti la istituzione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti. I piani su cui si collocano la Corte dei conti, da un lato, e l'Autorità prevista dalla legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 10 del 2005, dall'altro, sono assai diversi. La prima è finalizzata al controllo sull'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità; la seconda persegue fini diversi, diretti al controllo interno della gestione delle risorse finanziarie regionali, nello spirito di collaborazione con il Consiglio regionale, presso il quale è istituita, collocandosi nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), dello statuto di autonomia, vale a dire delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali.
- Sul ruolo della Corte dei conti nell'ambito dello Stato-comunità, v, ordinanza citata n. 29/2005 e sentenza citata n. 470/1997.
- Sul controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti quale organo terzo, v. sentenza citata n. 64/2005.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10, concernenti la istituzione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria della Regione e degli enti da essa dipendenti. I piani su cui si collocano la Corte dei conti, da un lato, e l'Autorità prevista dalla legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste n. 10 del 2005, dall'altro, sono assai diversi. La prima è finalizzata al controllo sull'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità; la seconda persegue fini diversi, diretti al controllo interno della gestione delle risorse finanziarie regionali, nello spirito di collaborazione con il Consiglio regionale, presso il quale è istituita, collocandosi nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), dello statuto di autonomia, vale a dire delle materie, rispettivamente, dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali e dell'attuazione ed integrazione delle leggi della Repubblica in tema di finanze regionali e comunali.
- Sul ruolo della Corte dei conti nell'ambito dello Stato-comunità, v, ordinanza citata n. 29/2005 e sentenza citata n. 470/1997.
- Sul controllo sulla gestione delle risorse collettive, affidato alla Corte dei conti quale organo terzo, v. sentenza citata n. 64/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
19/05/2005
n. 10
art. 1
co.
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
19/05/2005
n. 10
art. 2
co.
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
19/05/2005
n. 10
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte