Ordinanza 268/2006 (ECLI:IT:COST:2006:268)
Massima numero 30583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30584
Titolo
ORD. 268/06 A. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE FRA UTENTI, O CATEGORIE DI UTENTI, E SOGGETTI AUTORIZZATI O DESTINATARI DI LICENZE - PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UTENTI DI ALTRI SERVIZI - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AD OPERA DI LEGGE RECANTE UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA, INTERVENUTA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELL'ABROGAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/06 A. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE FRA UTENTI, O CATEGORIE DI UTENTI, E SOGGETTI AUTORIZZATI O DESTINATARI DI LICENZE - PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UTENTI DI ALTRI SERVIZI - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA AD OPERA DI LEGGE RECANTE UNA NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA, INTERVENUTA PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA INCIDENZA DELL'ABROGAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto della modifica normativa introdotta, anteriormente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e non ha, quindi, motivato in ordine all'eventuale incidenza della medesima sulla fattispecie all'esame.
- Sulla inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale, v., citate, ordinanze n. 74/2006, n. 337/2003, n. 200/2003.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, il giudice rimettente non ha tenuto conto della modifica normativa introdotta, anteriormente all'ordinanza di rimessione, con il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e non ha, quindi, motivato in ordine all'eventuale incidenza della medesima sulla fattispecie all'esame.
- Sulla inammissibilità per carente motivazione sulla rilevanza, in relazione al mutamento del quadro normativo intervenuto nel corso del giudizio principale, v., citate, ordinanze n. 74/2006, n. 337/2003, n. 200/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte