Ordinanza 268/2006 (ECLI:IT:COST:2006:268)
Massima numero 30584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30583
Titolo
ORD. 268/06 B. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE FRA UTENTI, O CATEGORIE DI UTENTI, E SOGGETTI AUTORIZZATI O DESTINATARI DI LICENZE - PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UTENTI DI ALTRI SERVIZI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 268/06 B. TELECOMUNICAZIONI - CONTROVERSIE FRA UTENTI, O CATEGORIE DI UTENTI, E SOGGETTI AUTORIZZATI O DESTINATARI DI LICENZE - PREVISIONE DELL'ESPERIMENTO DI UN TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI UTENTI DI ALTRI SERVIZI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e ciò rende impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto.
- V., citate, ordinanze n. 126 e 123/2006, n. 472/2005.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost., nella parte in cui stabilisce l'obbligatorietà della proposizione del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze per le telecomunicazioni: infatti, nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e ciò rende impossibile vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto.
- V., citate, ordinanze n. 126 e 123/2006, n. 472/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte