Ordinanza 269/2006 (ECLI:IT:COST:2006:269)
Massima numero 30585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  21/06/2006;  Decisione del  21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 269/06. AMBIENTE - PARCHI E RISERVE NATURALI - PARCO NAZIONALE DEL GOLFO DI OROSEI E DEL GENNARGENTU - PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO - PREVISIONE DEL MERO PARERE NON VINCOLANTE DEGLI ENTI LOCALI IN ORDINE ALLA DELIMITAZIONE DEL PARCO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, censurato, in riferimento agli artt. 5, 114, secondo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non impone, nell'ambito del procedimento volto alla istituzione del Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, "specifiche modalità procedurali di coinvolgimento degli enti locali interessati in ordine alla delimitazione del Parco": infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha introdotto rilevanti modifiche del quadro normativo di riferimento.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/12/1991  n. 394  art. 34  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte