Ordinanza 271/2006 (ECLI:IT:COST:2006:271)
Massima numero 30588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30587
Titolo
ORD. 271/06 B. REATI E PENE - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI - DESCRIZIONE GENERICA DELLA CONDOTTA INCRIMINATA, CON INCIDENZA SULLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE NELL'ORDINANZA DI REMISSIONE DELLO STATO DEL PROCESSO PRINCIPALE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILE VALUTAZIONE PRELIMINARE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 271/06 B. REATI E PENE - ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DEI RIFIUTI - DESCRIZIONE GENERICA DELLA CONDOTTA INCRIMINATA, CON INCIDENZA SULLA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OMESSA DESCRIZIONE NELL'ORDINANZA DI REMISSIONE DELLO STATO DEL PROCESSO PRINCIPALE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILE VALUTAZIONE PRELIMINARE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'art. 22 della legge n. 93 del 2001, trasfuso nell'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a sei anni "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". Il giudice rimettente, infatti, dopo aver affermato di aver fatto applicazione della norma censurata nel giudizio a quo, non chiarisce quali provvedimenti sia ancora chiamato ad adottare sulla base della medesima disposizione, né precisa in quale fase si trovi il processo principale; omissioni, queste, che impediscono alla Corte Costituzionale di valutare la rilevanza della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'art. 22 della legge n. 93 del 2001, trasfuso nell'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nella parte in cui punisce con la reclusione da uno a sei anni "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti". Il giudice rimettente, infatti, dopo aver affermato di aver fatto applicazione della norma censurata nel giudizio a quo, non chiarisce quali provvedimenti sia ancora chiamato ad adottare sulla base della medesima disposizione, né precisa in quale fase si trovi il processo principale; omissioni, queste, che impediscono alla Corte Costituzionale di valutare la rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
05/02/1997
n. 22
art. 53
co.
legge
23/03/2001
n. 93
art. 22
co.
decreto legislativo
03/04/2006
n. 152
art. 260
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte