Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge-quadro - Procedura per la realizzazione di opere in via d'urgenza - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione del principio di sussidiarietà, di leale collaborazione e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 4, comma 1-septies, lett. a), del d.l. n. 121 del 2021, come conv., nella parte in cui sostituisce l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, che, per i soli porti in cui non sono vigenti piani portuali approvati antecedentemente alla legge quadro, stabilisce che l'Autorità di sistema, laddove ravvisi la necessità di realizzare opere in via di urgenza, può prevedere in via transitoria la definizione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni portuali ammesse nel piano operativo triennale, il quale (esclusivamente in tal caso) è soggetto alla approvazione del MIMS e alla procedura di VAS. La disposizione impugnata intende ovviare al problema della carenza in alcuni porti nazionali e internazionali di PRP con valore pianificatorio, in quanto adottati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere). Per superare l'impasse, il legislatore ha ragionevolmente affidato in via transitoria la "zonizzazione" delle aree, prodromica alla edificazione di opere indispensabili per il traffico portuale, all'unico strumento di programmazione in dotazione in tali porti. Si afferma così la regola della indefettibilità, nei porti nazionali e internazionali, degli strumenti pianificatori necessari per gli interventi infrastrutturali urgenti, in considerazione anche della loro rilevanza per la compiuta attuazione del PNRR.