Ordinanza 272/2006 (ECLI:IT:COST:2006:272)
Massima numero 30589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 272/06. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - TERMINE PRESCRIZIONALE QUINQUENNALE DECORRENTE DALLA DATA DEL FATTO DANNOSO - APPLICABILITÀ, SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE", ANCHE NELL'IPOTESI DI ILLECITO PERMANENTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UN FATTO IMPEDITIVO - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE PER FINALITÀ MERAMENTE INTERPRETATIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 272/06. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - TERMINE PRESCRIZIONALE QUINQUENNALE DECORRENTE DALLA DATA DEL FATTO DANNOSO - APPLICABILITÀ, SECONDO IL "DIRITTO VIVENTE", ANCHE NELL'IPOTESI DI ILLECITO PERMANENTE - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE ANCHE IN PRESENZA DI UN FATTO IMPEDITIVO - LAMENTATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - PROSPETTAZIONE DELLA QUESTIONE PER FINALITÀ MERAMENTE INTERPRETATIVE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte in cui dispone che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Il giudice rimettente, infatti, si è sottratto all'obbligo di fornire specifica motivazione in punto di rilevanza della questione e, inoltre, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, si è sottratto al doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione.
- Ordinanze citate n. 86/2006 e n. 427/2005.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella parte in cui dispone che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Il giudice rimettente, infatti, si è sottratto all'obbligo di fornire specifica motivazione in punto di rilevanza della questione e, inoltre, trascurando di utilizzare i propri strumenti interpretativi e di avvalersi, conseguentemente, dei propri poteri processuali, si è sottratto al doveroso tentativo di individuare una interpretazione delle norme denunciate compatibile con la Costituzione.
- Ordinanze citate n. 86/2006 e n. 427/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
14/01/1994
n. 20
art. 1
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte