Ordinanza 273/2006 (ECLI:IT:COST:2006:273)
Massima numero 30590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
21/06/2006; Decisione del
21/06/2006
Deposito del 06/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 273/06. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI PER DANNI CAUSATI ALL'ERARIO A CAUSA DEGLI ERRORI E IRREGOLARITÀ DELLE LORO DISPOSIZIONI - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA DEL 2002 - LAMENTATA ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI PER IL NON CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A FATTI AVVENUTI ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISCIPLINA DIFFERENZIATA PER I DANNI INDIRETTI DOVUTI A COMPORTAMENTI COLPOSI DEI MAGISTRATI RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PER QUELLI DIRETTI - LAMENTATA INCIDENZA SULL'INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 273/06. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE - RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI PER DANNI CAUSATI ALL'ERARIO A CAUSA DEGLI ERRORI E IRREGOLARITÀ DELLE LORO DISPOSIZIONI - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA DEL 2002 - LAMENTATA ESTENSIONE DELLE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ DEI MAGISTRATI PER IL NON CORRETTO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA A FATTI AVVENUTI ANTERIORMENTE ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISCIPLINA DIFFERENZIATA PER I DANNI INDIRETTI DOVUTI A COMPORTAMENTI COLPOSI DEI MAGISTRATI RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ GIUDIZIARIA E PER QUELLI DIRETTI - LAMENTATA INCIDENZA SULL'INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività giudiziaria oggetto del giudizio a quo, la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice a quo, il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.
E' manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività giudiziaria oggetto del giudizio a quo, la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice a quo, il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 172
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte