Sentenza 274/2006 (ECLI:IT:COST:2006:274)
Massima numero 30591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 274/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPRESE AGRICOLE SITUATE IN ZONE MONTANE O SVANTAGGIATE - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - NON CUMULABILITÀ CON IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MALATTIA - PREVISIONE CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELL'AFFIDAMENTO, NONCHÉ DI QUELLI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLA LEGGE - OPZIONE DEL LEGISLATORE PER UNA DELLE POSSIBILI LETTURE DELLA NORMA INTERPRETATA - NON INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 274/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPRESE AGRICOLE SITUATE IN ZONE MONTANE O SVANTAGGIATE - RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - NON CUMULABILITÀ CON IL BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MALATTIA - PREVISIONE CON NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DELL'AFFIDAMENTO, NONCHÉ DI QUELLI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLA LEGGE - OPZIONE DEL LEGISLATORE PER UNA DELLE POSSIBILI LETTURE DELLA NORMA INTERPRETATA - NON INCIDENZA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture.
- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002.
- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture.
- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002.
- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
30/09/2003
n. 269
art. 44
co. 1
legge
24/11/2003
n. 326
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte