Ordinanza 276/2006 (ECLI:IT:COST:2006:276)
Massima numero 30593
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 276/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LE PERSONE CONDANNATE CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA DI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PER LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A FATTISPECIE ANALOGHE, NONCHÉ RISPETTO A COLORO CHE SI SIANO DIMOSTRATI MERITEVOLI DELLA MISURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DELLA LEGGE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 276/06. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PARTE FINALE DELLA PENA DETENTIVA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIONE AL BENEFICIO PER LE PERSONE CONDANNATE CHE ABBIANO SUBITO LA REVOCA DI UNA MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, PER LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO A FATTISPECIE ANALOGHE, NONCHÉ RISPETTO A COLORO CHE SI SIANO DIMOSTRATI MERITEVOLI DELLA MISURA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DELLA LEGGE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207, censurato sotto vari profili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. Successivamente alla proposizione delle varie questioni, infatti, la Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il fatto che l'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e individuazione della pena, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle proposte questioni.
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 207, censurato sotto vari profili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. Successivamente alla proposizione delle varie questioni, infatti, la Corte, con sentenza n. 255 del 2006, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, per il fatto che l'automatismo che si rinviene nella norma denunciata è sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità e individuazione della pena, sicché si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle proposte questioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/08/2003
n. 207
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte