Ordinanza 277/2006 (ECLI:IT:COST:2006:277)
Massima numero 30594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 277/06. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - OMESSA PREVISIONE - MANCATA INDICAZIONE NELL'ORDINANZA DI REMISSIONE DELLE NORME CENSURATE E DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Savigliano. L'ordinanza di rimessione, infatti, non indica la norma censurata né i parametri che si assumono violati e inoltre, è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonché di ogni motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, solo apoditticamente affermata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte