Ordinanza 278/2006 (ECLI:IT:COST:2006:278)
Massima numero 30595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 278/06. PROPRIETÀ - ALBERI A DISTANZA NON LEGALE DAL CONFINE - POTERE DEL CONFINANTE DI ESIGERNE L'ESTIRPAZIONE - IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI VALUTARE L'EFFETTIVA TURBATIVA RECATA DALLA PIANTAGIONE - DISCIPLINA DIFFERENTE RISPETTO A QUELLA CONCERNENTE LE IMMISSIONI NOCIVE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO AL PAESAGGIO, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 278/06. PROPRIETÀ - ALBERI A DISTANZA NON LEGALE DAL CONFINE - POTERE DEL CONFINANTE DI ESIGERNE L'ESTIRPAZIONE - IMPOSSIBILITÀ PER IL GIUDICE DI VALUTARE L'EFFETTIVA TURBATIVA RECATA DALLA PIANTAGIONE - DISCIPLINA DIFFERENTE RISPETTO A QUELLA CONCERNENTE LE IMMISSIONI NOCIVE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DEL DIRITTO AL PAESAGGIO, DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, laddove consentono l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. L'ordinanza di rimessione, infatti è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonché di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata.
- Ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005.
E' manifestamente inammissibile, in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, laddove consentono l'estirpazione di alberi piantati a distanza dal confine minore della distanza legale, senza che il giudice possa valutare l'effettiva turbativa per il proprietario del fondo che ne chiede l'estirpazione. L'ordinanza di rimessione, infatti è carente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, nonché di ogni motivazione sulla rilevanza della questione, solo apoditticamente affermata.
- Ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n.
art. 892
co.
codice civile
n.
art. 894
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte