Sentenza 279/2006 (ECLI:IT:COST:2006:279)
Massima numero 30596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Titolo
SENT. 279/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI PRIVI DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI UN INTERESSE QUALIFICATO AD INTERVENIRE - INAMMISSIBILITÀ (CONFERMA DELL'ORDINANZA LETTA IN UDIENZA PUBBLICA) - FATTISPECIE.
SENT. 279/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI PRIVI DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI UN INTERESSE QUALIFICATO AD INTERVENIRE - INAMMISSIBILITÀ (CONFERMA DELL'ORDINANZA LETTA IN UDIENZA PUBBLICA) - FATTISPECIE.
Testo
Sono inammissibili, nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, gli interventi di chi non sia parte nel giudizio principale nel caso in cui non sussista, come nella specie, una correlazione delle posizioni soggettive degli intervenienti con quelle delle parti del giudizio a quo, non potendosi produrre, in capo ad essi, alcun pregiudizio a seguito dell'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte. (Nella specie, la Corte, confermando l'ordinanza letta in pubblica udienza, ha dichiarato inammissibili gli interventi della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.).
- Sui requisiti soggettivi di ammissibilità dell'interveniente che non sia parte nel giudizio principale, v. citata ordinanza n. 251/2002; sui conseguenti effetti della pronuncia della Corte sulla posizione soggettiva dell'interveniente, v. citata ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.
Sono inammissibili, nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, gli interventi di chi non sia parte nel giudizio principale nel caso in cui non sussista, come nella specie, una correlazione delle posizioni soggettive degli intervenienti con quelle delle parti del giudizio a quo, non potendosi produrre, in capo ad essi, alcun pregiudizio a seguito dell'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte. (Nella specie, la Corte, confermando l'ordinanza letta in pubblica udienza, ha dichiarato inammissibili gli interventi della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.).
- Sui requisiti soggettivi di ammissibilità dell'interveniente che non sia parte nel giudizio principale, v. citata ordinanza n. 251/2002; sui conseguenti effetti della pronuncia della Corte sulla posizione soggettiva dell'interveniente, v. citata ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte