Sentenza 279/2006 (ECLI:IT:COST:2006:279)
Massima numero 30596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30597  30598


Titolo
SENT. 279/06 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO IN GIUDIZIO - SOGGETTI PRIVI DELLA QUALITÀ DI PARTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - CARENZA DI UN INTERESSE QUALIFICATO AD INTERVENIRE - INAMMISSIBILITÀ (CONFERMA DELL'ORDINANZA LETTA IN UDIENZA PUBBLICA) - FATTISPECIE.

Testo
Sono inammissibili, nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, gli interventi di chi non sia parte nel giudizio principale nel caso in cui non sussista, come nella specie, una correlazione delle posizioni soggettive degli intervenienti con quelle delle parti del giudizio a quo, non potendosi produrre, in capo ad essi, alcun pregiudizio a seguito dell'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte. (Nella specie, la Corte, confermando l'ordinanza letta in pubblica udienza, ha dichiarato inammissibili gli interventi della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, della Bracco s.p.a. e della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite s.p.a.).

- Sui requisiti soggettivi di ammissibilità dell'interveniente che non sia parte nel giudizio principale, v. citata ordinanza n. 251/2002; sui conseguenti effetti della pronuncia della Corte sulla posizione soggettiva dell'interveniente, v. citata ordinanza letta all'udienza del 21 giugno 2005, allegata alla sentenza n. 345/2005.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte