Sentenza 279/2006 (ECLI:IT:COST:2006:279)
Massima numero 30597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30596  30598


Titolo
SENT. 279/06 B. SANITÀ PUBBLICA - OBBLIGO PER I PRODUTTORI DEI FARMACI (DI FASCIA A) DI PRATICARE SUL PREZZO DI VENDITA UNO SCONTO DEL 6,8 PER CENTO DA TRASFERIRE AL DISTRIBUTORE E DA QUESTI AL FARMACISTA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO PRINCIPALE E PER CARENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - REIEZIONE.

Testo
Reiezione delle eccezioni di inammissibilità della questione sollevate per irregolare costituzione del contraddittorio nel giudizio principale e per carente descrizione della fattispecie, in quanto il sindacato sulla validità del giudizio principale è consentito solo in presenza di vizi macroscopici rilevabili ictu oculi, nella specie insussistenti, e inoltre perché gli elementi della fattispecie concreta sono stati indicati con modalità da tali da confortare il giudizio di rilevanza rimesso alla Corte.

- In tema di sindacato della Corte sulla validità del giudizio principale, v. citate ordinanze n. 27/2006 e n. 109/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte