Sentenza 279/2006 (ECLI:IT:COST:2006:279)
Massima numero 30598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30596  30597


Titolo
SENT. 279/06 C. SANITÀ PUBBLICA - OBBLIGO PER I PRODUTTORI DEI FARMACI (DI FASCIA A) DI PRATICARE SUL PREZZO DI VENDITA UNO SCONTO DEL 6,8 PER CENTO DA TRASFERIRE AL DISTRIBUTORE E DA QUESTI AL FARMACISTA - DENUNCIATA IRRAZIONALE IMPOSIZIONE DEL SACRIFICIO AD UN SOLO SOGGETTO DELLA FILIERA CON CONSEGUENTE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEL PRODUTTORE RISPETTO AL GROSSISTA E AL FARMACISTA - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTÀ D'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA PER IRRAZIONALE IMPOSIZIONE DI UN NUOVO E MINORE PREZZO, SENZA POSSIBILITÀ PER IL PRODUTTORE DI INTERVENIRE NELLA DETERMINAZIONE DELLO STESSO - ESCLUSIONE - RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI COSTITUZIONALI COINVOLTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 156 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202 del 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. L'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati previsto dal legislatore risponde ad un ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti, quali, da un lato, il contenimento della spesa farmaceutica nel contesto di risorse date, e dall'altro, la garanzia del diritto alla salute, nella misura più ampia possibile, mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, e quella del diritto alla libertà di iniziativa economica dei produttori di farmaci, considerando che il nuovo e minor prezzo risultante dall'imposizione dello sconto tiene conto dei costi di produzione e di commercializzazione dei farmaci, oltre che dell'efficacia degli stessi, e resta comunque entro il margine di utile assicurato ai produttori dalla vigente legislazione (art. 1, comma 40, legge n. 662 del 1996).

- In tema di sconto obbligatorio imposto ai soli produttori di farmaci, v. citate sentenze 144/1972 e n. 70/1960.

- Sulla configurazione dell'imposizione dello sconto obbligatorio sui farmaci quale prestazione patrimoniale imposta, v. (ancora) citate sentenze n. 144/1972 e n. 70/1960.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 48  co. 5

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

decreto-legge  24/06/2004  n. 156  art. 1  co. 3

legge  02/08/2004  n. 202  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte