Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del
04/11/2025; Decisione del
04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di maestro di sci - Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di maestro di sci - Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per cui i maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, reca una disciplina costruita sull’illegittima previsione delle singole specialità della professione, suddivisione non consentita alle regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
31/12/2024
n. 61
art. 115
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte