Lavoro - In genere - Tutela costituzionale comprendente la libertà di scelta e del modo di esercizio dell'attività lavorativa - Finalità - Sviluppo della persona umana - Generale divieto di norme che la comprimano o la rinneghino - Possibile bilanciamento con altri interessi ed esigenze sociali di rilievo costituzionale. (Classif. 138001).
Il diritto al lavoro sancito dall’art. 4 Cost. riconosce al cittadino un diritto alla libera scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, che costituisce un fondamentale diritto di libertà, volto ad attuare l’essenziale interesse allo sviluppo della sua personalità.
Presidiata dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti, o che, direttamente o indirettamente, la rinneghino, la libertà di scelta dell’attività lavorativa non è lesa da disposizioni legislative poste a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, dal momento che ogni libertà trova contemperamenti al contatto di sfere concorrenti, che siano ugualmente meritevoli di protezione costituzionale. (Precedente: S. 108/1994; S. 61/1965; S. 45/1965).