Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47277  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Professioni - Professioni turistiche - Norme della Regione Toscana - Approvazione del testo unico del turismo - Definizione della figura professionale di maestro di sci - Suddivisione del relativo albo per specialità in sezioni (maestri di sci alpino, di sci di fondo, di sci di snowboard) - Violazione dei principi fondamentali in materia di professioni - Illegittimità costituzionale. (Classif. 203006).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di professioni, l’art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, per cui i maestri di sci già abilitati in una specialità che hanno superato la prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di qualificazione di altra specialità sono esonerati dal corso di formazione e dall’esame limitatamente alle materie già oggetto del corso di formazione per il quale è stata ottenuta l’abilitazione. La disposizione impugnata dal Governo, inserita nel t.u. turismo, reca una disciplina costruita sull’illegittima previsione delle singole specialità della professione, suddivisione non consentita alle regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 115  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte