Ordinanza 281/2006 (ECLI:IT:COST:2006:281)
Massima numero 30604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 07/07/2006; Pubblicazione in G. U. 12/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 281/06. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI SUL LAVORO - DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZABILITÀ A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE PREVISTO DALL'ART. 13, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 38 DEL 2000 - PROSPETTAZIONE, IN VIA SUBORDINATA, DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA ANTERIORE AL D.LGS. N. 38 DEL 2000 PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA INDENNIZZABILITÀ DEL DANNO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE TRA LE QUESTIONI PROPOSTE - MANCATA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma e 76 della Costituzione, nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, e la questione - posta in via subordinata - di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 censurati, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Il giudice rimettente, infatti, prospetta l'incostituzionalità, sia pure in modo subordinato, di norme fra le quali non corre il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, senza precisare quale sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta e rimettendo, quindi, alla Corte l'individuazione del thema decidendum, che spetta invece al giudice a quo. Inoltre, nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun riferimento all'oggetto della controversia nel giudizio a quo e, dal contenuto della stessa, non è dato comprendere se le prestazioni assicurative sarebbero erogabili ove si pervenisse alla dichiarazione di incostituzionalità auspicata.

- Sull'inammissibilità delle questioni che rimettono alla Corte l'individuazione del thema decidendum, v. ordinanze cit. nn. 209/2006, 50 e 92/2004.

- Sull'inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze che contengono una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, v. ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005, n. 174/2004, n. 182/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 13  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1965  n. 1124  art. 2  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/06/1965  n. 1124  art. 74  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte