Sentenza 284/2006 (ECLI:IT:COST:2006:284)
Massima numero 30607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30608


Titolo
SENT. 284/06 A. RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ PER GENERICITÀ DELLA CENSURA - REIEZIONE.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, i quali prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione medesima in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa regionale sul rilievo della genericità della censura. Lo Stato, infatti, attraverso la specificazione delle norme della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le quali contengono i principi fondamentali di cui si deduce la violazione, ha indicato i requisiti argomentativi minimi per identificare i termini della censura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte