Sentenza 284/2006 (ECLI:IT:COST:2006:284)
Massima numero 30608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30607
Titolo
SENT. 284/06 B. AMBIENTE - LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI - SOSPENSIONE, SINO ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI, DELLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DEL TERMOVALORIZZATORE DI GIOIA TAURO, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI REGGIO CALABRIA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - INTERVENTO LEGISLATIVO REGIONALE VOLTO A PARALIZZARE GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI DI NECESSITÀ ED URGENZA EMANATI IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE ESPRESSIVE DI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI "PROTEZIONE CIVILE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE RIMANENTI CENSURE.
SENT. 284/06 B. AMBIENTE - LEGGE DELLA REGIONE CALABRIA IN MATERIA DI EMERGENZA RIFIUTI - SOSPENSIONE, SINO ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI, DELLE ORDINANZE DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA AMBIENTALE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DEL RADDOPPIO DEL TERMOVALORIZZATORE DI GIOIA TAURO, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO E STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI REGGIO CALABRIA - RICORSO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA - INTERVENTO LEGISLATIVO REGIONALE VOLTO A PARALIZZARE GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI DI NECESSITÀ ED URGENZA EMANATI IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE ESPRESSIVE DI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI "PROTEZIONE CIVILE" - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE RIMANENTI CENSURE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, i quali prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione medesima in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. La Regione, infatti, perdurando la situazione di emergenza, ha adottato una normativa che incide sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato, violando i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, vale a dire, violando la specifica competenza dello Stato a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) di tale legge, che si sostanzia nel potere di deliberare - mediante l'adozione di ordinanze, anche da parte di Commissari delegati, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Le norme censurate, infine, si pongono anche in contrasto con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale ed esclude che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale e ciò anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- Sugli interventi di emergenza di natura straordinaria di rilevanza nazionale, v. sentenza citata n. 418/1992.
- Le norme di cui agli artt. 5 della legge n. 225 del 1992 e 107, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 31 marzo 11998, n. 112, quali norme espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile e, quindi, idonee a delimitare il potere regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. sentenze citate nn. 82/2006 e 327/2003.
- Sulla competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti, v. sentenze citate nn. 161 e 62/2005, nn. 312 e 96/2003, nonché sul collegamento con la competenza regionale concorrente in materia di "protezione civile", v. sentenze citate n. 32/2006, nn. 214 e 135/2005, n. 407/2002.
Sono costituzionalmente illegittimi gli att. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13, i quali prevedono, rispettivamente, la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani di cui all'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione medesima in attesa dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti. La Regione, infatti, perdurando la situazione di emergenza, ha adottato una normativa che incide sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato, violando i principi fondamentali posti dall'art. 5 della legge n. 225 del 1992, vale a dire, violando la specifica competenza dello Stato a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) di tale legge, che si sostanzia nel potere di deliberare - mediante l'adozione di ordinanze, anche da parte di Commissari delegati, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Le norme censurate, infine, si pongono anche in contrasto con l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale ed esclude che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale e ciò anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- Sugli interventi di emergenza di natura straordinaria di rilevanza nazionale, v. sentenza citata n. 418/1992.
- Le norme di cui agli artt. 5 della legge n. 225 del 1992 e 107, comma 1, lettere b) e c) del d. lgs. 31 marzo 11998, n. 112, quali norme espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile e, quindi, idonee a delimitare il potere regionale, anche secondo il nuovo regime di competenze legislative delineato con la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, v. sentenze citate nn. 82/2006 e 327/2003.
- Sulla competenza legislativa dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", nel cui ambito si colloca il settore relativo alla gestione dei rifiuti, v. sentenze citate nn. 161 e 62/2005, nn. 312 e 96/2003, nonché sul collegamento con la competenza regionale concorrente in materia di "protezione civile", v. sentenze citate n. 32/2006, nn. 214 e 135/2005, n. 407/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
17/08/2005
n. 13
art. 14
co. 5
legge della Regione Calabria
17/08/2005
n. 13
art. 33
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte