Porti e aeroporti - In genere - Modificazioni alla disciplina di riordino della legislazione in materia portuale - Regime applicativo della riforma - Adeguamento da parte delle regioni entro tre mesi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della tutela del paesaggio, della competenza concorrente in materia di porti e aeroporti, nonché del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 183001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost, dell'art. 4, comma 1-novies, primo periodo, del d.l. n. 121 del 2021, come conv., che prevede il termine entro cui le regioni devono adeguare i propri ordinamenti alla novella in materia di sistema portuale. Il vizio fatto valere è di mera illegittimità derivata sicchè in relazione alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime la clausola di adeguamento non è operante e, pertanto, non è lesiva; per contro, in relazione alle norme ritenute costituzionalmente legittime va esclusa la lesività dell'obbligo di adeguamento.