Sentenza 285/2006 (ECLI:IT:COST:2006:285)
Massima numero 30610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30609
Titolo
SENT. 285/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA STRUTTURA DEGLI UFFICI DEL MINISTERO E RIORGANIZZARE GLI ORGANI CONSULTIVI RELATIVI ALLE MATERIE TRASFERITE - DENUNCIATA OMESSA PREFISSIONE DI QUALSIASI PRINCIPIO O CRITERIO DIRETTIVO PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA NORMA DELEGATA, CHE HA RIDETERMINATO LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 285/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DELEGA AL GOVERNO PER DISCIPLINARE LA STRUTTURA DEGLI UFFICI DEL MINISTERO E RIORGANIZZARE GLI ORGANI CONSULTIVI RELATIVI ALLE MATERIE TRASFERITE - DENUNCIATA OMESSA PREFISSIONE DI QUALSIASI PRINCIPIO O CRITERIO DIRETTIVO PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA - CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DELLA NORMA DELEGATA, CHE HA RIDETERMINATO LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE BELLEZZE NATURALI PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 e dell'art. 31, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, comma secondo, della legge n. 5 del 1975, nel delegare il Governo a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali e a riorganizzare gli organi consultivi relativi alle materie trasferite, ai sensi del comma primo dello stesso art. 2, avrebbe omesso di prefissare qualsiasi principio o criterio direttivo per l'esercizio della delega, e l'art. 31, comma sesto, del d.P.R. n. 805 del 1975 ha rideterminato - in assenza di principi e criteri direttivi da parte della legge di delega - la composizione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La norma di delega, contenuta nella disposizione contestata, aveva la finalità di riordinare gli organi consultivi operanti nell'ambito delle attribuzioni trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali ed anche di adeguare la disciplina medesima alla mutata normativa costituzionale, informando la prevista "riorganizzazione" di tali organi, e, fra di essi, della Commissione provinciale, ai nuovi principi costituzionali affermati, vale a dire all'autonomia riconosciuta e garantita agli enti locali e al buon andamento dei pubblici uffici, sicché non appare conforme a tali principi la presenza nella Commissione provinciale dei sindaci dei comuni interessati.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 29 gennaio 1975, n. 5 e dell'art. 31, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, comma secondo, della legge n. 5 del 1975, nel delegare il Governo a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero per i beni culturali e ambientali e a riorganizzare gli organi consultivi relativi alle materie trasferite, ai sensi del comma primo dello stesso art. 2, avrebbe omesso di prefissare qualsiasi principio o criterio direttivo per l'esercizio della delega, e l'art. 31, comma sesto, del d.P.R. n. 805 del 1975 ha rideterminato - in assenza di principi e criteri direttivi da parte della legge di delega - la composizione della Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali prevista dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La norma di delega, contenuta nella disposizione contestata, aveva la finalità di riordinare gli organi consultivi operanti nell'ambito delle attribuzioni trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali ed anche di adeguare la disciplina medesima alla mutata normativa costituzionale, informando la prevista "riorganizzazione" di tali organi, e, fra di essi, della Commissione provinciale, ai nuovi principi costituzionali affermati, vale a dire all'autonomia riconosciuta e garantita agli enti locali e al buon andamento dei pubblici uffici, sicché non appare conforme a tali principi la presenza nella Commissione provinciale dei sindaci dei comuni interessati.
Atti oggetto del giudizio
legge
29/01/1975
n. 5
art. 2
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica
03/12/1975
n. 805
art. 31
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte