Sentenza 286/2006 (ECLI:IT:COST:2006:286)
Massima numero 30612
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30611
Titolo
SENT. 286/06 B. PARLAMENTO - INSINDACABILITÀ - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI CALUNNIA - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DAL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE FRA LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DENUNCIA PENALE DEL DEPUTATO E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ SUCCESSIVA DELLO STESSO O DI ALTRI PARLAMENTARI - IDENTITÀ, NELL'ATTO PARLAMENTARE TIPICO, DEL SOLO RIFERIMENTO AD UN TEMA POLITICO - INSUFFICIENZA - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 286/06 B. PARLAMENTO - INSINDACABILITÀ - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL DELITTO DI CALUNNIA - DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROMOSSO DAL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI PERUGIA - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE FRA LE DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA DENUNCIA PENALE DEL DEPUTATO E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - IRRILEVANZA DELL'ATTIVITÀ SUCCESSIVA DELLO STESSO O DI ALTRI PARLAMENTARI - IDENTITÀ, NELL'ATTO PARLAMENTARE TIPICO, DEL SOLO RIFERIMENTO AD UN TEMA POLITICO - INSUFFICIENZA - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di calunnia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Premesso che una denuncia penale non ha i connotati di un atto parlamentare tipico posto che ogni cittadino ha diritto di denunciare all'autorità competente i fatti che egli ritenga costituire reato, e premesso altresì le opinioni espresse da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, deve escludersi nella specie la sussistenza del nesso funzionale, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenze citate n. 347/2004 e 249/2006, nonché n. 289/1998 e n. 246/2004.
Non spetta alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i quali è in corso procedimento penale nei confronti di un suo componente per il reato di calunnia concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 settembre 2000, la quale, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, lede le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Premesso che una denuncia penale non ha i connotati di un atto parlamentare tipico posto che ogni cittadino ha diritto di denunciare all'autorità competente i fatti che egli ritenga costituire reato, e premesso altresì le opinioni espresse da un membro del Parlamento fuori della sede parlamentare sono coperte dalla garanzia di insindacabilità solo se collegate da un nesso funzionale con atti già posti in essere dal loro autore nell'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, deve escludersi nella specie la sussistenza del nesso funzionale, a nulla rilevando gli atti compiuti in epoca posteriore alle dichiarazioni ritenute lesive.
- In relazione al problema della rilevanza di atti parlamentari posteriori alle dichiarazioni considerate diffamatorie, v. sentenze citate n. 347/2004 e 249/2006, nonché n. 289/1998 e n. 246/2004.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
26/09/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte