Sentenza 287/2006 (ECLI:IT:COST:2006:287)
Massima numero 30613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 287/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - INDENNITÀ GIUDIZIARIA - CORRESPONSIONE AI MAGISTRATI IN CONGEDO PER MALATTIA - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI RISPETTO AL PERSONALE DELLE SEGRETERIE E DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITÀ DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE, ANCHE IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DI DISCIPLINA DEI RISPETTIVI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVAMENTE ASSICURATO AL MAGISTRATO ASSENTE PER MALATTIA - RILEVANZA, AI FINI DELLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DELLE NORME IN TEMA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLA RETRIBUZIONE NEL SUO COMPLESSO, E NON DELLE SUE SINGOLE COMPONENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 287/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - INDENNITÀ GIUDIZIARIA - CORRESPONSIONE AI MAGISTRATI IN CONGEDO PER MALATTIA - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI RISPETTO AL PERSONALE DELLE SEGRETERIE E DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITÀ DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE, ANCHE IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DI DISCIPLINA DEI RISPETTIVI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVAMENTE ASSICURATO AL MAGISTRATO ASSENTE PER MALATTIA - RILEVANZA, AI FINI DELLA VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DELLE NORME IN TEMA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, DELLA RETRIBUZIONE NEL SUO COMPLESSO, E NON DELLE SUE SINGOLE COMPONENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude per il personale di magistratura la corresponsione dell'indennità da esso prevista durante il periodo di congedo straordinario per malattia. Tale esclusione non determina infatti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in carenza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti a causa del differente regime giuridico, accentuatosi, peraltro, a seguito della riforma del pubblico impiego, mentre i requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutati non già in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso.
- Sulla esclusione della possibilità, in materia di indennità giudiziaria, di istituire confronti tra dipendenti, v. sentenza citata n. 15/1995, ordinanze nn. 167 e 33/1996, n. 451 e 98/1995.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude per il personale di magistratura la corresponsione dell'indennità da esso prevista durante il periodo di congedo straordinario per malattia. Tale esclusione non determina infatti una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie in carenza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti a causa del differente regime giuridico, accentuatosi, peraltro, a seguito della riforma del pubblico impiego, mentre i requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza della retribuzione devono essere valutati non già in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso.
- Sulla esclusione della possibilità, in materia di indennità giudiziaria, di istituire confronti tra dipendenti, v. sentenza citata n. 15/1995, ordinanze nn. 167 e 33/1996, n. 451 e 98/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/1981
n. 27
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte