Ordinanza 289/2006 (ECLI:IT:COST:2006:289)
Massima numero 30615
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30616


Titolo
ORD. 289/06 A. CONSORZI - CONSORZI DI BONIFICA - SOPPRESSIONE DEI CONSORZI IDRAULICI DI TERZA CATEGORIA - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE RELATIVE FUNZIONI, CON FACOLTÀ DI AVVALERSI, PER IL LORO ESERCIZIO, ANCHE DEI CONSORZI DI BONIFICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMA COSTITUZIONALE CHE PREVEDE CHE LA REGIONE ESERCITA LE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGANDOLE AD "ALTRI ENTI LOCALI" - NON MOTIVATA EVOCAZIONE, COME PARAMETRO COSTITUZIONALE, DEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 118 COST., PUR NELLA VIGENZA DEL NUOVO TESTO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, nella parte in cui dispone che le Regioni possono avvalersi, per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183. L'ordinanza di rimessione, infatti, non motiva in ordine alla evocazione del vecchio testo dell'art. 118 della Costituzione, pur nella vigenza del nuovo testo di detto articolo, ed omette qualsiasi descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale.

- Ordinanze citate nn. 200/2003, 412 e 351/2002.

- Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizi a quo, v. ordinanze citate nn. 126, 123 e 18/2006, nn. 472, 434 e 312/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  16/12/1993  n. 520  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

legge costituzionale  art. 4

Altri parametri e norme interposte