Ordinanza 289/2006 (ECLI:IT:COST:2006:289)
Massima numero 30616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30615
Titolo
ORD. 289/06 B. CONSORZI - CONSORZI DI BONIFICA - INTERVENUTA SOPPRESSIONE, AD OPERA DELLA LEGGE STATALE, DEI CONSORZI IDRAULICI DI TERZA CATEGORIA, CON TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE RELATIVE FUNZIONI E CON FACOLTÀ DI AVVALERSI, PER IL LORO ESERCIZIO, ANCHE DEI CONSORZI DI BONIFICA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - DELEGA DELLE FUNZIONI E DEL CORRELATIVO POTERE IMPOSITIVO AI CONSORZI DI BONIFICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMA COSTITUZIONALE CHE PREVEDE CHE LA REGIONE ESERCITA LE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGANDOLE AD "ALTRI ENTI LOCALI" - NON MOTIVATA EVOCAZIONE, COME PARAMETRO COSTITUZIONALE, DEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 118 COST., PUR NELLA VIGENZA DEL NUOVO TESTO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA CUI VIENE ASCRITTO IL VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ DENUNCIATO - PRECLUSIONE, A CAUSA DELLE CONCORRENTI RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ, DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER 'JUS SUPERVENIENS' INCIDENTE SU UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 289/06 B. CONSORZI - CONSORZI DI BONIFICA - INTERVENUTA SOPPRESSIONE, AD OPERA DELLA LEGGE STATALE, DEI CONSORZI IDRAULICI DI TERZA CATEGORIA, CON TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE RELATIVE FUNZIONI E CON FACOLTÀ DI AVVALERSI, PER IL LORO ESERCIZIO, ANCHE DEI CONSORZI DI BONIFICA - LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA - DELEGA DELLE FUNZIONI E DEL CORRELATIVO POTERE IMPOSITIVO AI CONSORZI DI BONIFICA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA NORMA COSTITUZIONALE CHE PREVEDE CHE LA REGIONE ESERCITA LE SUE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGANDOLE AD "ALTRI ENTI LOCALI" - NON MOTIVATA EVOCAZIONE, COME PARAMETRO COSTITUZIONALE, DEL TESTO ORIGINARIO DELL'ART. 118 COST., PUR NELLA VIGENZA DEL NUOVO TESTO - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - ERRONEA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA CUI VIENE ASCRITTO IL VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ DENUNCIATO - PRECLUSIONE, A CAUSA DELLE CONCORRENTI RAGIONI DI INAMMISSIBILITÀ, DELLA RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER 'JUS SUPERVENIENS' INCIDENTE SU UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), degli artt. 59-bis, comma 1 - nel testo anteriore alla sostituzione dell'intero articolo apportata dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16 -, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, nella parte in cui prevedono la delega di funzioni amministrative della Regione ad enti che, come i consorzi di bonifica, sono classificabili quali meri enti pubblici economici e, pertanto, non rientrano nella categoria "altri enti locali", prevista dal citato articolo della Costituzione. Il giudice rimettente, infatti, non offre una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed omette di censurare, insieme al comma 1, anche il comma 4 dell'art. 59-bis della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (nel testo vigente al momento dell'ordinanza di rimessone), il quale prevede il potere impositivo, sicché all'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti la delega regionale ai consorzi di bonifica ad esercitare le funzioni idrauliche, già proprie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, conseguirebbe il paradossale effetto del mantenimento, da parte dei consorzi di bonifica, del potere di imporre contributi per tali funzioni, ancorché esercitate direttamente dalle Regioni o dagli enti locali. Conseguentemente, ancorché avanzata in via subordinata, è inammissibile la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sola questione concernente l'art. 59-bis, comma 1 della legge n. 34 del 1994 alla luce della sopravvenuta sostituzione di detta norma ad opera dell'art. 2 delle leggi regionali 8 maggio 2006, n. 16 e 18 maggio 1998, n. 25.
- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura, v. ordinanze citate n. 210/2006, 96/2004 e 417/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione (nel testo anteriore a quello introdotto dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), degli artt. 59-bis, comma 1 - nel testo anteriore alla sostituzione dell'intero articolo apportata dall'art. 2 della legge della Regione Toscana 8 maggio 2006, n. 16 -, e 59-ter della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34, nella parte in cui prevedono la delega di funzioni amministrative della Regione ad enti che, come i consorzi di bonifica, sono classificabili quali meri enti pubblici economici e, pertanto, non rientrano nella categoria "altri enti locali", prevista dal citato articolo della Costituzione. Il giudice rimettente, infatti, non offre una completa ricostruzione del quadro normativo di riferimento ed omette di censurare, insieme al comma 1, anche il comma 4 dell'art. 59-bis della legge della Regione Toscana 5 maggio 1994, n. 34 (nel testo vigente al momento dell'ordinanza di rimessone), il quale prevede il potere impositivo, sicché all'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti la delega regionale ai consorzi di bonifica ad esercitare le funzioni idrauliche, già proprie dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, conseguirebbe il paradossale effetto del mantenimento, da parte dei consorzi di bonifica, del potere di imporre contributi per tali funzioni, ancorché esercitate direttamente dalle Regioni o dagli enti locali. Conseguentemente, ancorché avanzata in via subordinata, è inammissibile la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della sola questione concernente l'art. 59-bis, comma 1 della legge n. 34 del 1994 alla luce della sopravvenuta sostituzione di detta norma ad opera dell'art. 2 delle leggi regionali 8 maggio 2006, n. 16 e 18 maggio 1998, n. 25.
- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura, v. ordinanze citate n. 210/2006, 96/2004 e 417/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
05/05/1994
n. 34
art. 59
co. 1
legge della Regione Toscana
08/05/2006
n. 16
art. 2
co.
legge della Regione Toscana
05/05/1994
n. 34
art. 59
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
co. 3
legge costituzionale
art. 4
Altri parametri e norme interposte