Ordinanza 290/2006 (ECLI:IT:COST:2006:290)
Massima numero 30617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30618


Titolo
ORD. 290/06 A. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - MAGISTRATI IN GRAVIDANZA E PUERPERIO - INDENNITÀ GIUDIZIARIA NEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - DIVIETO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI RISPETTO AL PERSONALE DELLE SEGRETERIE E DELLE CANCELLERIE GIUDIZIARIE, NONCHÉ TRA MAGISTRATI CON DIVERSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO PER LA DIVERSA INCIDENZA PERCENTUALE DELL'INDENNITÀ, CORRISPOSTA A TUTTI IN EGUALE MISURA, SUL COMPLESSIVO TRATTAMENTO ECONOMICO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLA DONNA LAVORATRICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA E DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITÀ DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA E DEGLI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE, IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DI DISCIPLINA DEI RISPETTIVI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E DI FONTI DELLA DISCIPLINA DEI RISPETTIVI RAPPORTI D'IMPIEGO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 37, 97, 104 e 108 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui, per il personale di magistratura, vieta la corresponsione dell'indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. Non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra magistrati e impiegati amministrativi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, poiché la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti e il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo escludono la possibilità di istituire un simile raffronto; né la mancata erogazione dell'indennità giudiziaria vale a far considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato come insufficiente ai fini della tutela imposta dalla norma costituzionale, mentre non pertinente è il richiamo all'art. 97 Cost., non potendo esso essere invocato al fine di giustificare la pretesa al conseguimento di miglioramenti economici.

- Sulla non comparabilità delle due categorie, v. sentenza citata n. 15/1995; ordinanze nn. 167 e 33/1996; 451 e 98/1995.

- Sulla sufficienza del trattamento assicurato alla lavoratrice madre ed, in particolare, alla donna magistrato, v. sentenza citata n. 407/1996 e ordinanza n. 106/1997.

- Riguardo alla necessità di assicurare alla lavoratrice madre una "speciale adeguata protezione", in modo tale da porla in condizioni (di lavoro) tali da poter adempiere alla sua essenziale funzione familiare, cfr. sentenze nn. 423/1995, 181/1993 e 132/1991.

- Con riferimento ai principi del buon andamento di cui all'art. 97 Cost., v. ordinanza n. 368/1999 e sentenza n. 273/1997, citate.

Atti oggetto del giudizio

legge  19/02/1981  n. 27  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte