Ordinanza 290/2006 (ECLI:IT:COST:2006:290)
Massima numero 30618
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30617
Titolo
ORD. 290/06 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - INDENNITÀ GIUDIZIARIA - PENSIONABILITÀ E COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 290/06 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - INDENNITÀ GIUDIZIARIA - PENSIONABILITÀ E COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ E DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - ESCLUSIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO AL LAVORO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la pensionabilità dell'indennità da esso prevista e la computabilità della stessa nella determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto. La questione, infatti, come proposta, è priva di rilevanza nel giudizio a quo, che concerne l'impugnazione di un provvedimento di recupero della somma corrisposta a titolo di indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità dell'interessata e, quindi, è ininfluente, in tale giudizio, appurare la legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono la computabilità dell'indennità in questione ai fini della determinazione della tredicesima, dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nella parte in cui esclude la pensionabilità dell'indennità da esso prevista e la computabilità della stessa nella determinazione della tredicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto. La questione, infatti, come proposta, è priva di rilevanza nel giudizio a quo, che concerne l'impugnazione di un provvedimento di recupero della somma corrisposta a titolo di indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità dell'interessata e, quindi, è ininfluente, in tale giudizio, appurare la legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono la computabilità dell'indennità in questione ai fini della determinazione della tredicesima, dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/02/1981
n. 27
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte