Ordinanza 291/2006 (ECLI:IT:COST:2006:291)
Massima numero 30619
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 291/06. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DELLA REGIONE VENETO - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (NELLA SPECIE SEZIONE PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA) -ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'APPOSITO REGISTRO - ATTRIBUZIONE DI POTERE REGOLAMENTARE ALLA GIUNTA REGIONALE ANZICHÉ AL CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA NONCHÉ DELLA NORMA COSTITUZIONALE PREVIGENTE LA L.C. N. 1 DEL 1999, CHE ATTRIBUIVA IL POTERE REGOLAMENTARE AL CONSIGLIO REGIONALE - SOPRAVVENUTA LEGGE REGIONALE SOSTITUTIVA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 291/06. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DELLA REGIONE VENETO - ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (NELLA SPECIE SEZIONE PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA) -ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'APPOSITO REGISTRO - ATTRIBUZIONE DI POTERE REGOLAMENTARE ALLA GIUNTA REGIONALE ANZICHÉ AL CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLA NORMA STATUTARIA NONCHÉ DELLA NORMA COSTITUZIONALE PREVIGENTE LA L.C. N. 1 DEL 1999, CHE ATTRIBUIVA IL POTERE REGOLAMENTARE AL CONSIGLIO REGIONALE - SOPRAVVENUTA LEGGE REGIONALE SOSTITUTIVA DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSITÀ DI NUOVO ESAME SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, censurato, in riferimento agli artt 121, secondo comma, 123 della Costituzione e 8 dello Statuto della Regione Veneto, nella parte in cui stabilisce che i procedimenti di iscrizione, cancellazione e di revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono disciplinati dalla Giunta regionale con un "apposito regolamento", in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23, che, all'art. 5, pur mantenendo la competenza della Giunta a disciplinare i suddetti procedimenti, ha eliminato il riferimento ad "un apposito regolamento", sicchè si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
Va disposta la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Veneto 13 settembre 2001, n. 27, censurato, in riferimento agli artt 121, secondo comma, 123 della Costituzione e 8 dello Statuto della Regione Veneto, nella parte in cui stabilisce che i procedimenti di iscrizione, cancellazione e di revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale sono disciplinati dalla Giunta regionale con un "apposito regolamento", in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23, che, all'art. 5, pur mantenendo la competenza della Giunta a disciplinare i suddetti procedimenti, ha eliminato il riferimento ad "un apposito regolamento", sicchè si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
13/09/2001
n. 27
art. 43
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 123
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 22/05/1971
n. 340
art. 8 (Statuto Regione Veneto)