Ordinanza 292/2006 (ECLI:IT:COST:2006:292)
Massima numero 30620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  03/07/2006;  Decisione del  03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:  30621


Titolo
ORD. 292/06 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI PECUNIARIE INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA SANZIONATI ABBIENTI E NON ABBIENTI - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus, aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 202  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte