Ordinanza 292/2006 (ECLI:IT:COST:2006:292)
Massima numero 30621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/07/2006; Decisione del
03/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30620
Titolo
ORD. 292/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI, PECUNIARIE ED ACCESSORIE, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE E DALLA CIRCOSTANZA CHE SI TRATTI DI UTENTE OCCASIONALE DELLA STRADA OVVERO DI PROFESSIONISTA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI ABBIENTI E NON ABBIENTI - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRESENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDI DIRETTI A CONSENTIRE ANCHE AL NON ABBIENTE LA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO SENZA AGGRAVI ECONOMICI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 292/06 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITÀ DI SANZIONI, PECUNIARIE ED ACCESSORIE, INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASGRESSORE E DALLA CIRCOSTANZA CHE SI TRATTI DI UTENTE OCCASIONALE DELLA STRADA OVVERO DI PROFESSIONISTA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA CITTADINI ABBIENTI E NON ABBIENTI - DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ILLECITI E DEL RELATIVO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PRESENZA NELL'ORDINAMENTO DI RIMEDI DIRETTI A CONSENTIRE ANCHE AL NON ABBIENTE LA POSSIBILITÀ DI AGIRE IN GIUDIZIO SENZA AGGRAVI ECONOMICI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, commi 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbe, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, e imponendo, in particolare, al non abbiente che intende ottenere la rateizzazione della sanzione di proporre ricorso al giudice di pace, assumendone i rischi conseguenti in termini di costi e di aumento della sanzione, per il caso di rigetto dell'opposizione. L'individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve escludersi nel caso di specie, e l'ordinamento contempla diversi rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravi economici, quali il patrocinio a spese dello Stato ovvero l'istituto della compensazione delle spese di lite per "giusti motivi"; inoltre deve escludersi che sia irragionevole la disposizione di cui all'art. 204-bis, comma 8, d.lgs. cit., per il fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", posto che un intervento siffatto non è ammesso neppure nell'ipotesi di estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
- Sulla non censurabilità della discrezionalità nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni se non esercitata in modo distorto o arbitrario, v. ordinanze nn. 169 e 45/2006.
- Per l'affermazione secondo cui non può tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di una disposizione che consente al giudice di pace un intervento modificativo della sanzione accessoria, v. ordinanza n. 247/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 4, commi 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbe, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, e imponendo, in particolare, al non abbiente che intende ottenere la rateizzazione della sanzione di proporre ricorso al giudice di pace, assumendone i rischi conseguenti in termini di costi e di aumento della sanzione, per il caso di rigetto dell'opposizione. L'individuazione delle condotte punibili, nonché la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza, ciò che deve escludersi nel caso di specie, e l'ordinamento contempla diversi rimedi diretti a consentire anche al non abbiente la possibilità di agire in giudizio senza aggravi economici, quali il patrocinio a spese dello Stato ovvero l'istituto della compensazione delle spese di lite per "giusti motivi"; inoltre deve escludersi che sia irragionevole la disposizione di cui all'art. 204-bis, comma 8, d.lgs. cit., per il fatto che, in caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace "non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida", posto che un intervento siffatto non è ammesso neppure nell'ipotesi di estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta.
- Sulla non censurabilità della discrezionalità nella individuazione delle condotte punibili, nella scelta e quantificazione delle relative sanzioni se non esercitata in modo distorto o arbitrario, v. ordinanze nn. 169 e 45/2006.
- Per l'affermazione secondo cui non può tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di una disposizione che consente al giudice di pace un intervento modificativo della sanzione accessoria, v. ordinanza n. 247/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 7
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 8
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte