ORD. 295/06. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI UN SENATORE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE A DICHIARAZIONI DIFFAMATORIE DA QUESTI RESE NEI CONFRONTI DI ALTRO SENATORE - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DELLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA, SEZIONE TERZA CIVILE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - NOTIFICA DEL RICORSO E DELL'ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ OLTRE IL TERMINE PERENTORIO - PRECLUSIONE ALL'ULTERIORE FASE DEL GIUDIZIO - IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO.
E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - già dichiarato ammissibile con ordinanza n. 341 del 2004 - proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 14 maggio 1998 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento civile dinanzi alla stessa Corte di Appello. Invero, il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del conflitto risultano notificati al Senato ben oltre alla scadenza del termine di 60 giorni fissato nell'ordinanza stessa; termine da osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte Costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22, della legge n. 87 del 1953.
- Per l'ammissibilità del primo ricorso, in sede di delibazione senza contraddittorio, v. ordinanza n. 341/2004.
- In relazione all'improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine stabilito per la notifica del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità v. citate sentenze nn. 116 e 111/2003; ordinanze nn. 358, 254, 188 e 153/2006
- In relazione alla perentorietà del termine fissato per la notificazione, vedi citate sentenza n. 200/2001 e ordinanza n. 386/1985.