Ordinanza 296/2006 (ECLI:IT:COST:2006:296)
Massima numero 30625
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 14/07/2006; Pubblicazione in G. U. 19/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30626
Titolo
ORD. 296/06 A. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI 'EX' ART. 132 COST. - DISTACCO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, DEL COMUNE DI TEGLIO VENETO, DEL COMUNE DI PRAMAGGIORE, DEL COMUNE DI GRUARO E DEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - NORME RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL 'QUORUM' AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO - PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CHE DICHIARA RESPINTA LA PROPOSTA - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DAI DELEGATI COMUNALI, EFFETTIVI O SUPPLENTI,DEI SUINDICATI COMUNI NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
ORD. 296/06 A. 'REFERENDUM' - 'REFERENDUM' PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI 'EX' ART. 132 COST. - DISTACCO DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, DEL COMUNE DI TEGLIO VENETO, DEL COMUNE DI PRAMAGGIORE, DEL COMUNE DI GRUARO E DEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE DALLA REGIONE VENETO E AGGREGAZIONE ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - NORME RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL 'QUORUM' AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL QUESITO REFERENDARIO - PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE CHE DICHIARA RESPINTA LA PROPOSTA - RICORSI PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DAI DELEGATI COMUNALI, EFFETTIVI O SUPPLENTI,DEI SUINDICATI COMUNI NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTO E DELL'UFFICIO CENTRALE PER IL 'REFERENDUM' - INSUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L'ESISTENZA DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.
Testo
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. Non sussiste, infatti, in capo al singolo cittadino alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dalla Regione Veneto dei Comuni di Teglio Veneto, di Pramaggiore e di Gruaro, né sussiste alcun potere del delegato - tanto "effettivo" quanto "supplente" - nella fase di proclamazione dei risultati referendari da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione; come pure è carente il presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato in carenza di una prospettazione, in termini inequivoci, di una lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali.
- Ordinanza citata n. 69/2006.
Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi nei confronti del Parlamento e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, da parte di cittadini in qualità di "delegati supplenti" di vari Comuni e nella qualità di "Coordinatori e legali rappresentanti dell'Unione Comuni Italiani per cambiare Regione", nonché di cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di San Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare Regione, in relazione all'art. 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché in relazione al provvedimento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 giugno 2005, in assenza sia del presupposto soggettivo che di quello oggettivo. Non sussiste, infatti, in capo al singolo cittadino alcuna attribuzione costituzionale in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dalla Regione Veneto dei Comuni di Teglio Veneto, di Pramaggiore e di Gruaro, né sussiste alcun potere del delegato - tanto "effettivo" quanto "supplente" - nella fase di proclamazione dei risultati referendari da parte dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione; come pure è carente il presupposto oggettivo per l'esistenza di un conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato in carenza di una prospettazione, in termini inequivoci, di una lesione della sfera delle attribuzioni costituzionali.
- Ordinanza citata n. 69/2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/05/1970
n. 352
art. 45
co.
ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz
06/06/2005
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 132
Altri parametri e norme interposte