Sentenza 297/2006 (ECLI:IT:COST:2006:297)
Massima numero 30627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 297/06. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - CONCORSO PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE - LIMITAZIONE AI DOCENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO PER ALMENO QUATTRO ANNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E ASSUNTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOCENTI PRECARI CON PERIODI DI INSEGNAMENTO NON CONTINUATIVI, COMPLESSIVAMENTE PIÙ LUNGHI DI QUATTRO ANNI - ESCLUSIONE - NATURA ECCEZIONALE DELLA DISCIPLINA ED ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 297/06. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - CONCORSO PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE - LIMITAZIONE AI DOCENTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO CONTINUATIVO PER ALMENO QUATTRO ANNI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E ASSUNTA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DOCENTI PRECARI CON PERIODI DI INSEGNAMENTO NON CONTINUATIVI, COMPLESSIVAMENTE PIÙ LUNGHI DI QUATTRO ANNI - ESCLUSIONE - NATURA ECCEZIONALE DELLA DISCIPLINA ED ESERCIZIO NON IRRAGIONEVOLE DELLA DISCREZIONALITÀ LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 aprile 2003, n. 186 censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnati di religione cattolica è riservato esclusivamente a quelli che hanno "prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni" e sono in possesso di altri requisiti, esclude dall'esame i docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni. Invero, l'introduzione della predetta disposizione, che ha carattere eccezionale - disciplinando esclusivamente il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso - è espressione della discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Il legislatore, nella specie, non irragionevolmente, ha ritenuto che l'espletamento continuativo, nell'ultimo decennio, per quattro anni, dell'insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una più sicura professionalità e, su tale base, ha delimitato l'accesso al concorso per la copertura dei primi posti nell'istituito ruolo organico dei docenti di religione cattolica.
- Sull'illegittimità costituzionale della norma che prevede la riserva integrale dei posti agli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso, v. sentenza cit. n. 205/2004.
- Sulla non censurabilità della discrezionalità legislativa se non esercitata in modo palesemente irragionevole, v. sentenze citate nn. 136 e 35/2004, 208/2002 e ordinanza n. 168/2001; v. anche sentenza n. 412/1988.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 18 aprile 2003, n. 186 censurato, in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo che il primo concorso per l'accesso in ruolo degli insegnati di religione cattolica è riservato esclusivamente a quelli che hanno "prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni" e sono in possesso di altri requisiti, esclude dall'esame i docenti precari con periodi di insegnamento non continuativi, complessivamente più lunghi di quattro anni. Invero, l'introduzione della predetta disposizione, che ha carattere eccezionale - disciplinando esclusivamente il primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio costituito mediante incarico annuale e non in base a concorso - è espressione della discrezionalità legislativa, non censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Il legislatore, nella specie, non irragionevolmente, ha ritenuto che l'espletamento continuativo, nell'ultimo decennio, per quattro anni, dell'insegnamento della religione cattolica costituisca indice di una più sicura professionalità e, su tale base, ha delimitato l'accesso al concorso per la copertura dei primi posti nell'istituito ruolo organico dei docenti di religione cattolica.
- Sull'illegittimità costituzionale della norma che prevede la riserva integrale dei posti agli incaricati annuali che la stessa norma ammette al concorso, v. sentenza cit. n. 205/2004.
- Sulla non censurabilità della discrezionalità legislativa se non esercitata in modo palesemente irragionevole, v. sentenze citate nn. 136 e 35/2004, 208/2002 e ordinanza n. 168/2001; v. anche sentenza n. 412/1988.
Atti oggetto del giudizio
legge
18/06/2003
n. 186
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte