Ordinanza 298/2006 (ECLI:IT:COST:2006:298)
Massima numero 30628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  05/07/2006;  Decisione del  05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 298/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA - SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI ANZIANITÀ DEI DIPENDENTI - ESCLUSIONE PER COLORO CHE ABBIANO MATURATO L'ANZIANITÀ DI SERVIZIO UTILE IVI PREVISTA O CHE TALE ANZIANITÀ MATURINO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003 - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COPERTURA FINANZIARIA - CARENTE RICOSTRUZIONE DELLA FATTISPECIE E INDEBITA RICHIESTA DI PRONUNCIA RICOSTRUTTIVA DEL SISTEMA PENSIONISTICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per carente rappresentazione della fattispecie e per indebita richiesta di pronuncia ricostruttiva del sistema pensionistico, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, secondo periodo, e comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, censurato in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver sospeso l'applicazione delle norme che consentivano i pensionamenti di anzianità fa, però, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 per i dipendenti che abbiamo maturato l'anzianità di servizio utile ivi prevista o che tale anzianità maturino entro il 31 dicembre 2003, con le modalità di cui al successivo comma 2.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  15/05/2000  n. 10  art. 39  co. 1

legge della Regione siciliana  15/05/2000  n. 10  art. 39  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte