Sussidiarietà (principio di) - In genere - Possibile attrazione della disciplina alla competenza statale - Necessità di cooperazione tra Stato e regioni - In particolare: limiti alla funzione urbanistica comunale - Necessità, per le regioni, di adeguarsi ai principi fondamentali delle materie a competenza concorrente - Criteri di individuazione dei medesimi. (Classif. 249001).
Affinché l'intervento normativo statale "in attrazione" sia costituzionalmente legittimo è necessario che la disciplina dettata sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali. (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 246/2019 - mass. 40850; S. 142/2016 - mass. 38923; S. 7/2016 - mass. 38696; S. 6/2004 - mass. 28190; S. 303/2003 - mass. 28036).
La limitazione della funzione urbanistica comunale è ammessa per esigenze generali purché tale limitazione sia disposta in termini di adeguatezza e necessarietà, secondo un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. (Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 119/2020 - mass. 43479; S. 126/2018 - mass. 41340).
La qualificazione di una norma di fonte statale, quale principio fondamentale di una materia di competenza legislativa concorrente cui le Regioni devono adeguarsi, deve essere valutata, avendo riguardo al contenuto della stessa e alla sua funzione nel sistema, in considerazione delle esigenze di coerenza sistematica e di uniformità a livello nazionale della disciplina. (Precedenti: S. 166/2021 - mass. 44126; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 78/2020 - mass. 42529; S. 94/2018 - mass. 41307; S. 16/2010 - mass. 34273).