Ordinanza 299/2006 (ECLI:IT:COST:2006:299)
Massima numero 30629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 299/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA - DIPENDENTI REGIONALI E LORO AVENTI DIRITTO - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI A FINI PENSIONISTICI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE AUTOMATICA APPLICAZIONE DI ALIQUOTE ANNUE PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA STATALE - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COPERTURA FINANZIARIA E DI TUTELA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL SISTEMA PENSIONISTICO REGIONALE - PROSPETTAZIONE DI UNA VARIETÀ DI IPOTESI DI SOLUZIONE CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI ADOTTARE UNA PRONUNCIA ADDITIVA - QUESTIONI FINALIZZATE AD OTTENERE L'AVALLO INTERPRETATIVO DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 299/06. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA - DIPENDENTI REGIONALI E LORO AVENTI DIRITTO - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI A FINI PENSIONISTICI - ASSERITA IRRAGIONEVOLE AUTOMATICA APPLICAZIONE DI ALIQUOTE ANNUE PIÙ ONEROSE RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA STATALE - RITENUTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COPERTURA FINANZIARIA E DI TUTELA DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DEL SISTEMA PENSIONISTICO REGIONALE - PROSPETTAZIONE DI UNA VARIETÀ DI IPOTESI DI SOLUZIONE CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI ADOTTARE UNA PRONUNCIA ADDITIVA - QUESTIONI FINALIZZATE AD OTTENERE L'AVALLO INTERPRETATIVO DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana n. 73 del 1979 e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana n. 114 del 1979, censurata, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, nella parte in cui, nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici, previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299. Il rimettente, infatti, prospettando una varietà di rimedi per ricondurre a legittimità costituzionale la normativa censurata, non chiede una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente obbligato; inoltre, esso pone in essere un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata, dovendosi comunque affermare che, dinanzi alla possibilità di diverse interpretazioni, è da preferire quella coerente con i precetti costituzionali.
- Nei casi di impossibilità di pronunce additive a contenuto costituzionalmente obbligato, v. citate ordinanze n. 210 e 185/2006.
- Questioni finalizzate ad un avallo interpretativo della Corte, v. citate ordinanze n. 155/2003 e n. 367/2001.
- Necessaria preferenza di una interpretazione coerente con i precetti costituzionali, v. citate sentenze n. 65/1999 e n. 356/1996.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, della legge della Regione Siciliana n. 73 del 1979 e dell'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Siciliana n. 114 del 1979, censurata, in riferimento agli artt. 3 e 81 della Costituzione, nella parte in cui, nel determinare l'applicazione ai dipendenti regionali ed ai loro aventi diritto delle disposizioni sulla ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini pensionistici, previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, impongono l'applicazione dell'aliquota, nella misura del 2 per cento, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, così come previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299. Il rimettente, infatti, prospettando una varietà di rimedi per ricondurre a legittimità costituzionale la normativa censurata, non chiede una pronuncia additiva a contenuto costituzionalmente obbligato; inoltre, esso pone in essere un improprio tentativo di ottenere un avallo a favore di una determinata interpretazione della normativa censurata, dovendosi comunque affermare che, dinanzi alla possibilità di diverse interpretazioni, è da preferire quella coerente con i precetti costituzionali.
- Nei casi di impossibilità di pronunce additive a contenuto costituzionalmente obbligato, v. citate ordinanze n. 210 e 185/2006.
- Questioni finalizzate ad un avallo interpretativo della Corte, v. citate ordinanze n. 155/2003 e n. 367/2001.
- Necessaria preferenza di una interpretazione coerente con i precetti costituzionali, v. citate sentenze n. 65/1999 e n. 356/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
05/05/1979
n. 73
art. 18
co. 1
legge della Regione siciliana
28/05/1979
n. 114
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte