Ordinanza 300/2006 (ECLI:IT:COST:2006:300)
Massima numero 30630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
05/07/2006; Decisione del
05/07/2006
Deposito del 20/07/2006; Pubblicazione in G. U. 26/07/2006
Massime associate alla pronuncia:
30631
Titolo
ORD. 300/06 A. POSTE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER I DANNI CAUSATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI POSTALI - DANNI DA RITARDATO RECAPITO DI PACCO "POSTACELERE" - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO AD UNA MERA INDENNITÀ ANCHE IN IPOTESI DI DISGUIDO E/O ERRATA GESTIONE OPERATIVA - ASSERITO INGIUSTIFICATO REGIME DI FAVORE PER L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. NONCHÉ DISEGUALE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA COMMERCIALE - RITENUTO CONTRASTO CON IL COMPITO DELLA REPUBBLICA DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICO-SOCIALI LIMITATIVI DI FATTO DELLA LIBERTÀ E DELL'EGUAGLIANZA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ED OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PERDURANTE APPLICABILITÀ DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 300/06 A. POSTE - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE PER I DANNI CAUSATI AGLI UTENTI DEI SERVIZI POSTALI - DANNI DA RITARDATO RECAPITO DI PACCO "POSTACELERE" - LIMITAZIONE DEL RISARCIMENTO AD UNA MERA INDENNITÀ ANCHE IN IPOTESI DI DISGUIDO E/O ERRATA GESTIONE OPERATIVA - ASSERITO INGIUSTIFICATO REGIME DI FAVORE PER L'ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. NONCHÉ DISEGUALE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPRESA COMMERCIALE - RITENUTO CONTRASTO CON IL COMPITO DELLA REPUBBLICA DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI ECONOMICO-SOCIALI LIMITATIVI DI FATTO DELLA LIBERTÀ E DELL'EGUAGLIANZA - INTERVENUTA ABROGAZIONE DI UNA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE ED OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA PERDURANTE APPLICABILITÀ DELLA STESSA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale.
- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 6, primo comma, 28, primo comma, 70 e 93, primo comma, del d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto risultando una delle norme impugnate - l'art. 6, comma primo, del d.P.R. n. 156 del 1973 - abrogata anteriormente all'ordinanza di rimessione, il giudice a quo ha omesso di motivare in ordine alla perdurante applicabilità della medesima ai fini della definizione del giudizio principale.
- Omessa motivazione in ordine alla perdurante applicabilità di disposizione abrogata, citate ordinanze n. 144/2003 e n. 184/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 6
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 28
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 70
co.
decreto del Presidente della Repubblica
29/03/1973
n. 156
art. 93
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte